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1. QUALI SONO LE FONTI NORMATIVE DISCIPLINANTI LE ATTIVITÀ DI

GESTIONE ACCENTRATA E DI LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO

PRESTATE DA MONTE TITOLI S.P.A.?

Le fonti normative e regolamentari relative all’attività di gestione accentrata sono:

  •  il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza), art. 80 ss., il quale, nell’abrogare – tra l’altro - la Legge 289/1986 che riconosceva il sistema Monte Titoli, designando la stessa quale unica “società di custodia e amministrazione mobiliare” in Italia, riorganizza l’intero sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari in Italia, liberalizzando l’attività e attribuendo funzioni di vigilanza a Banca d’Italia e Consob. L’esercizio dell’attività è subordinato all’autorizzazione delle suddette autorità: il 22 gennaio 2001 con Delibera n. 12925 la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, autorizza la Monte Titoli all’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • il D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 (c.d. Decreto Euro), che introduce in Italia il regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari, nell’ambito di una disciplina intesa ad agevolare la transizione verso la moneta unica;
  • la Delibera del 23 dicembre 1998, n. 11768 (c.d. Regolamento Mercati) emanata da Consob, d’intesa con Banca d’Italia, in attuazione del Testo Unico Finanziario e del Decreto Euro, che per la parte concernente le società di gestione accentrata disciplina l’attività, le modalità di gestione dei titoli cartolari e degli strumenti finanziari dematerializzati nonché le attività connesse e strumentali; il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 agosto 2000 (all’epoca Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica), il quale razionalizza ulteriormente il sistema di gestione accentrata in Italia affidando a Monte Titoli la gestione dei titoli di Stato, fino a quel momento di competenza del “CAT” (Custodia Accentrata Titoli) gestito da Banca d’Italia;
  • il “Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali”, emanato da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’art. 81, comma 2, del Testo Unico della Finanza e avente a oggetto l’organizzazione e il funzionamento di detti servizi.

Le fonti normative e regolamentari relative alle attività di liquidazione e regolamento (ossia il servizio EXPRESS II) sono:

  • il Testo Unico della Finanza (art. 69), che attribuisce alla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, il compito di disciplinare il funzionamento del servizio di compensazione e liquidazione nonché del servizio di liquidazione su base lorda degli strumenti finanziari non derivati e la facoltà di autorizzare una società alla gestione dei suddetti servizi;
  • il provvedimento emanato d’intesa da Banca d’Italia e Consob in data 8 settembre 2000, nel quale sono dettati i principi relativi alle attività di liquidazione e sono stabiliti i requisiti della società di gestione;
  • il provvedimento emanato d’intesa da Banca d’Italia e Consob in data 30 ottobre 2000, con il quale Monte Titoli è autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione. Con tale provvedimento è approvato anche il “Regolamento Operativo concernente il Servizio di liquidazione su base lorda Express”;
  • il provvedimento emanato d’intesa da Banca d’Italia e Consob in data 30 settembre 2002 relativo alle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ai sensi del D.Lgs. 210/2001 in materia di definitività degli ordini di trasferimento;
  • il “Regolamento operativo dei Servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie” disciplinante l’organizzazione e il funzionamento di detti servizi, emanato e di tempo in tempo integrato e modificato da Monte Titoli S.p.A. in ottemperanza all’art. 4 del provvedimento 8 settembre 2000 di Banca d’Italia e Consob.

2. CHE COSA SI INTENDE PER “GESTIONE ACCENTRATA” DI STRUMENTI FINANZIARI?

Il servizio di gestione accentrata prestato da Monte Titoli S.p.A. si sostanzia nella gestione centralizzata delle emissioni di strumenti finanziari e consente il trattamento scritturale

delle transazioni. Gli strumenti finanziari possono essere detenuti in forma cartolare o dematerializzata.

L’immissione nel sistema di gestione accentrata:

  • non modifica gli obblighi di legge connessi alla titolarità degli strumenti finanziari accentrati;
  • non comprime i diritti dei titolari degli strumenti finanziari, modificando esclusivamente le modalità di esercizio degli stessi: la legittimazione è attribuita dalla esibizione della certificazione (o della comunicazione) attestante la partecipazione al sistema, rilasciata dagli intermediari in conformità alle loro scritture contabili. La certificazione (o comunicazione) è un documento di legittimazione di cui è esclusa la circolazione.

I soggetti ammessi al sistema sono:

  • gli intermediari elencati nell’art. 24 del Regolamento Mercati, cioè i soggetti tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari;
  • gli emittenti strumenti finanziari ammessi al sistema. Sono ammessi al sistema gli strumenti finanziari elencati nell’art. 22 del Regolamento Mercati purché presentino determinati requisiti. I cosiddetti “irregolari” possono essere ammessi mantenendone “specifica e separata evidenza”. L’immissione avviene su richiesta dell’emittente. La società di gestione accentrata apre specifici conti titoli destinati a registrare gli strumenti finanziari accentrati:
  • conti aperti a nome di ciascun emittente, divisi in tanti sottoconti per quante sono le emissioni accentrate;
  • conti aperti a nome di ciascun intermediario - distinti in conti di proprietà e “terzi” - divisi in tanti sottosconti per quante sono le specie di strumenti finanziari in essi registrati.

Monte Titoli S.p.A. registra gli strumenti finanziari di sua pertinenza, non affidati in amministrazione agli intermediari, in conti titoli specifici, separati dagli altri strumenti finanziari in gestione accentrata. Il trasferimento effettuato con le suddette modalità produce tutti gli effetti propri della disciplina legislativa sulla circolazione degli strumenti finanziari. Lo strumento tecnico utilizzato da Monte Titoli per realizzare la circolazione in forma scritturale degli strumenti finanziari è l’operazione di “giro”.

3. CHE COSA SI INTENDE PER “LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO” DI STRUMENTI FINANZIARI?

Per liquidazione e regolamento si intende l’insieme delle procedure successive alla negoziazione, che consentono l’esecuzione dei contratti di compravendita di strumenti finanziari.

In particolare:

  • la liquidazione è il sistema che consente il calcolo delle posizioni e l’adempimento degli obblighi di consegna titoli e contante fra due o più parti tramite il calcolo delle reciproche obbligazioni;
  • il regolamento è il processo di perfezionamento della transazione effettuato mediante il trasferimento titoli e contante tra venditore e compratore.

In sintesi, la liquidazione è la determinazione delle reciproche obbligazioni; il regolamento è l’adempimento vero e proprio. La “liquidazione netta” (nota anche come “sistema di compensazione e liquidazione”) consente l’adempimento delle obbligazioni di consegna titoli e contante mediante la compensazione (su base bilaterale o multilaterale) delle reciproche obbligazioni. La “liquidazione lorda” consente l’adempimento delle obbligazioni di consegna titoli e contante singolarmente considerate. Express II, il sistema organizzato e gestito da Monte Titoli S.p.A., è una piattaforma integrata di liquidazione netta e lorda.

4. QUALI SONO GLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA?

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Mercati emanato da Consob, sono ammessi al sistema di gestione accentrata i seguenti strumenti finanziari, purché liberamente trasferibili: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; le quote di fondi comuni di investimento; i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonché i relativi indici. Le azioni emesse da banche popolari, sono ammesse a determinate condizioni (cfr. art. 37 del Regolamento Mercati).

5. QUALI SONO I REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI?

Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Mercati, sono ammessi nel sistema di gestione accentrata gli strumenti finanziari appartenenti alle categorie elencate al punto 4 che precede, a condizione che gli stessi siano:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

  • muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
  • completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
  • pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso.

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) muniti, qualora nominativi, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall’articolo 29 del Regolamento Mercati, ovvero, se consegnati direttamente dall’emittente, dell’intestazione alla società di gestione accentrata stessa. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui sopra sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari Monte Titoli mantiene separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell’intermediario.

6. E’ OBBLIGATORIO L’ACCENTRAMENTO DEI TITOLI NEGOZIATI SUI MERCATI REGOLAMENTATI?

Si. L’obbligatorietà dell’immissione di strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata discende dalle norme di cui al Decreto Euro e relativi regolamenti di attuazione, e ciò al fine di sostituire le modalità di trasferimento dei titoli costituite dal transfert e girata - le quali comportavano lo spostamento fisico dei certificati - con semplici scritturazioni contabili, così da ridurre i tempi, i costi e i rischi connessi alla manipolazione fisica degli stessi. A tal fine, l’art. 28 del citato Decreto dispone che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli cartolari (c.d. “dematerializzazione obbligatoria”). La legge stabilisce anche che per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina dell’art. 28 del Decreto Euro debba essere scelta un'unica società per la gestione accentrata dei medesimi. Quest’ultima per ogni emissione accende un conto a nome dell'emittente e provvede di tempo in tempo al trasferimento (“giro”) degli strumenti finanziari secondo gli ordini impartiti. L'esercizio dei diritti patrimoniali e corporativi può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del Testo Unico della Finanza.

7. COME SI COSTITUISCONO I VINCOLI SU STRUMENTI FINANZIARI IMMESSI NEL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA?

La costituzione di vincoli su strumenti finanziari accentrati in subdeposito presso Monte Titoli S.p.A. è effettuata unicamente presso l’intermediario o i depositari dei titoli aderenti

al sistema di gestione accentrata. La legge prevede infatti che il deposito sia articolato su due livelli, uno presso l'intermediario finanziario e un subdeposito presso un unico soggetto catalizzatore: la società di gestione accentrata. Sono da intendersi per “intermediari” le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti di cui all’art. 19 del Regolamento Mercati. La disciplina relativa alla costituzione dei vincoli su strumenti finanziari accentrati è contenuta nell’art. 34 del Decreto Euro, nell’art. 87 del Testo Unico della Finanza e negli artt. 45 e 46 del Regolamento Mercati. Dalle fonti normative richiamate discende che Monte Titoli S.p.A. non rientra fra i soggetti abilitati a costituire vincoli su strumenti finanziari accentrati e che presso di essa non è istituito alcun registro dei vincoli. La società di gestione accentrata rimane quindi estranea alla procedura di costituzione dei vincoli e non ha alcuna evidenza degli stessi.

8. COSA SI INTENDE PER “DEFINITIVITÀ” DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO E QUAL È IL RUOLO DI MONTE TITOLI S.P.A. IN

TALE CONTESTO?

Il D.lgs. 12 aprile 2002 n. 210 ha introdotto anche nell’ordinamento italiano il principio della “definitività” degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di liquidazione. Le transazioni immesse in un sistema di liquidazione titoli o di gestione accentrata sono sottratte alla revocatoria fallimentare se immesse anteriormente all’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante o nel caso in cui siano state immesse nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Tali transazioni sono dunque opponibili ai terzi, compresi gli organi della procedura fallimentare. Monte Titoli S.p.A., gestore del sistema di gestione accentrata e di liquidazione in Italia, ai sensi della normativa citata, stabilisce il momento dal quale si producono gli effetti previsti dal decreto - cfr. l’art. 24 del Regolamento dei servizi di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali e gli artt. 14 e 33 del Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (EXPRESS II) e delle attività accessorie -.

9. E’ POSSIBILE CHIEDERE A MONTE TITOLI INFORMAZIONI

CONCERNENTI I TITOLARI FINALI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

ACCENTRATI E LE RELATIVE MOVIMENTAZIONI?

La società di gestione accentrata è legittimata a intrattenere rapporti negoziali unicamente con intermediari finanziari, di cui all’art. 19 del Regolamento Mercati emanato da Consob, e non ha alcun rapporto diretto con i titolari finali di strumenti finanziari accentrati, i quali, per poter usufruire dei servizi offerti da Monte Titoli S.p.A., si avvalgono dei suddetti intermediari. Per cui Monte Titoli S.p.A. è in grado di conoscere unicamente le consistenze e le movimentazioni su conti titoli relative agli intermediari aderenti al sistema e non quelle relative ai titolari finali. Le uniche persone fisiche delle quali a Monte Titoli S.p.A. è dato conoscere il nominativo sono gli agenti di cambio.


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